Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a settembre 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-10/costo%20GASOLIO%20Settembre%20%202020.pdf
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_SETTEMBRE_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Con nota del 25 settembre 2020, prot. 331642/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° ottobre al 2 novembre 2020, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel III trimestre (1° luglio – 30 settembre) 2020).
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio, per i consumi effettuati tra il 1°luglio e il 30 settembre 2020, è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Riguardo ai termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Nota Ag_Dogane 25.09.2020 prot. 331642_RU-rimborso accise III trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero della Salute, con un’ordinanza del 16 luglio scorso (pubblicata nella GU n. 178 del 16.07.2020) che produce effetti fino al 31 luglio 2020, ha ritenuto necessario prevedere ulteriori misure limitative d’ingresso in Italia, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in atto, considerando anche l'evolversi della stessa a livello internazionale.
L’Ordinanza osservata sostituisce l'ordinanza del Ministro della salute del 9.07.2020.
Vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
a) Armenia;
b) Bahrein;
c) Bangladesh;
d) Bosnia Erzegovina;
e) Brasile;
f) Cile;
g) Kosovo;
h) Kuwait;
i) Macedonia del Nord;
l) Moldova;
m) Montenegro;
n) Oman;
o) Panama;
p) Perù;
q) Repubblica Dominicana.
r) Serbia.
Vengono anche sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati.
E’, tuttavia, consentito l’ingresso nel territorio italiano ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, lettera a), dell'Ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, aventi residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza in esame, ma anche alle persone individuate nell'art. 4, comma 9, lettera h), del DPCM 11.06.2020 (funzionari e agli agenti della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni).
Tuttavia, ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza del Ministero della Salute che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi suddetti non si applicano il comma 9 dell’art. 4 (esenzioni) e l’art. 5 (transiti e brevi soggiorni di durata in Italia) del DPCM 11 giugno 2020, ma valgono le modalità di ingresso previste dai commi da 1 a 8 del DPCM suddetto.
L’Ordinanza prevede delle deroghe al divieto di ingresso e di transito in Italia per l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, sempreché rispettino le condizioni riportate dall’art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 ((rispetto delle 120 ore di permanenza; comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, auto-dichiarazione (DPR 445/2000), riportante i motivi del viaggio, indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; alla fine del periodo di permanenza, obbligo di lasciare il territorio italiano, altrimenti inizio del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno che hanno comunicato all’Autorità competente; segnalazione, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. Nel caso di transito, via terra, per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), rispetto della permanenza di 36 ore sul territorio nazionale, comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, necessaria segnalazione a tale Autorità e superato il periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario)).
Qualsiasi ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato estero è condizionato al rilascio al vettore e al soggetto deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del DPCM 11.06.2020, che deve essere integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi sopra citati. Esentati dal presentare la dichiarazione i soggetti indicati nell’art. 4, comma 9, alle lettere e)-lavoratori transfrontalieri, g)-movimenti da/per S. Marino e Città del Vaticano e i)-studenti e nell’art. 5, comma 10 (equipaggi, personale viaggiante, studenti, transfrontalieri, ecc.), del DPCM dell’11 giugno.
Ordinanza Ministero Salute 16.07.2020.pdf|Visualizza dettagli
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 14 luglio scorso il DPCM “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con tale provvedimento, tenuto conto della situazione epidemiologica del Paese e delle dimensioni sovranazionali del fenomeno, sono state prorogate fino al 31 luglio 2020, le misure previste dal DPCM 11.06.2020 e confermata la validità fino a tale data delle Ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Inoltre, il DPCM dispone che l’allegato 9 (Linee guida per la riapertura delle attività' economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020) e allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) sono aggiornati e sostituiti dagli allegati 1 e 2 del nuovo decreto.
Il testo del provvedimento è reperibile al seguente link:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-14-luglio-2020/14931
DPCM 14.07.2020.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 1 DPCM 14.07.2020-attività econoimche.pdf|Visualizza dettagli
Allegato 2 DPCM 14.07.2020-trasporto pubblico.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce a maggio 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-06/costo%20GASOLIO%20MAGGIO%20%202020.pdf
Il Ministero ribadisce che, in base all’art. 1, comma 645, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), a decorrere dal 1.01.2016, il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
MIT VALORI_INDICATIVI_COSTI_DI_ESERCIZIO_MAGGIO_2020.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet, la tabella dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi.
Il costo per litro di gasolio per autotrazione si riferisce ad aprile 2020.
Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
La tabella è reperibile al seguente sito internet:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/documentazione/2020-05/costo%20GASOLIO%20APRILE%20%202020.pdf
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha emanato il Decreto n. 194 del 5 maggio 2020 riguardante aggiornamenti sull’operatività nel settore dei trasporti.
In particolare, si sottolinea che, al fine di contrastare il diffondersi del COVID-19 e per tutelare la salute dell’utenza e dei lavoratori sono garantiti, nel settore aereo, i trasporti minimi essenziali. Tra gli aeroporti in cui devono essere offerti i servizi minimi sono stati aggiunti Bergamo–Orio Al Serio e Milano–Linate che potranno riprendere l’operatività. Dal 5 maggio 2020 sono, quindi, operativi gli aeroporti di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Linate, Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Ciampino, Fiumicino, Torino e Venezia. A Catania, Palermo e Lampedusa sono consentiti esclusivamente collegamenti per continuità territoriale.
Per il trasporto ferroviario di passeggeri, su tratte di lunga percorrenza, è garantita almeno una coppia di treni per ogni direttrice (all.) e per gli intercity sono previste possibili rimodulazioni sulla base delle ridotte esigenze di mobilità. Non è prevista alcuna limitazione per il servizio di trasporto merci e per quello a carattere emergenziale.
Relativamente ai servizi automobilistici interregionali sono assicurati soltanto quelli minimi essenziali; il vettore, previa comunicazione tempestiva al MIT e all'utenza, potrebbe ridurre il servizio, sempreché non proceda alla sua cessazione.
I trasporti per la Regione Sicilia sono così regolamentati: il trasporto marittimo di viaggiatori è sospeso, mentre continua ad essere assicurato quelle delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. E’ consentito il trasporto di passeggeri sulle navi utilizzate per trasporto merci soltanto per giustificati motivi di saluti. Inoltre, gli spostamenti per i passeggeri da Messina a Villa S. Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono garantiti da 8 corse giornaliere A/R, da effettuarsi tra le ore 6.00 alla 21.00 e sono consentiti soltanto a determinate persone, indicate nell’art. 4, comma 4. Il trasporto aereo di viaggiatori è assicurato, per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, soltanto con voli giornalieri in partenza dagli aeroporti di Catania e Palermo. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.
I servizi di trasporto da e per la Regione Sardegna sono assicurati con le seguenti modalità: è prevista la soppressione del trasporto marittimo di viaggiatori e non delle merci, con preferenza al trasporto non accompagnato. Il trasporto aereo di viaggiatori è garantito da voli dall’aeroporto di Cagliari per improrogabili e dimostrate esigenze, come richiesto dal DPCM 26.04.2020 e sentita l’Autorità sanitaria regionale.
Le disposizioni del decreto sono valide fino al 17 maggio.
Decreto interministeriale 05.05.2020, n. 194.pdf|Visualizza dettagli
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Il CC Albo degli autotrasportatori-MIT, con la delibera del 1° aprile 2020, n. 1 (GU n. 100 del 16.04.2020), ha disposto l’avvio per la prenotazione/presentazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali per l’anno 2019, data “l'eccezionalità della situazione attuale che richiede l'adozione di misure straordinarie volte a comprimere al massimo i tempi di attivazione, svolgimento e definizione del procedimento di riduzione compensata dei costi sostenuti” dalle imprese.
Da sottolineare che la presentazione della domanda da parte delle imprese di autotrasporto interessate non costituisce titolo per la corresponsione del rimborso; infatti, la delibera è esclusivamente finalizzata a comprimere i tempi dei definizione del procedimento e, pertanto, l'accettazione della domanda medesima, la definizione dei relativi criteri di ripartizione e l'effettiva erogazione dei rimborsi è soggetta al perfezionamento della citata direttiva ministeriale, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità da parte degli organi di controllo e della relativa pubblicazione nella GU, nonché all’emanazione delle conseguenti delibere di attuazione.
Con la delibera si dà, pertanto, avvio alla sola Fase 1 – prenotazione della domanda – che può essere effettuata dai soggetti, di seguito indicati, che alla data del 31 dicembre 2018 ovvero nel corso dell’anno 2019 risultavano come:
a) imprese, risultavano iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi alla L. 298/1974;
b) cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del c.c., aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
c) imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’UE risultavano titolari di licenza comunitaria (rilasciata sulla base Regolamento CE 881/92;
d) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio, di cui all’art. 32 della 298/1974;
e) imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione Europea, esercitavano l’attività di autotrasporto in conto proprio.
I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori dopo il 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1.01.2019, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze.
Qualora i richiedenti, che hanno prenotato la domanda, hanno utilizzato sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1° gennaio 2019, le predette riduzioni sono applicate a decorrere dalla data di utilizzo del predetto servizio.
Per richiedere la riduzione compensata dei pedaggi autostradali è necessario utilizzare, a pena di irricevibilità, l’applicativo “PEDAGGI” presente sul Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi)
E’ necessario dapprima registrarsi allo stesso Portale (https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti)
Per utilizzare l’applicativo PEDAGGI è utile consultare il manuale utente (allegato)
Riassumendo, il procedimento utile a richiedere il beneficio di riduzione compensata dei pedaggi autostradali di cui si articola in due fasi:
- fase 1- prenotazione della domanda, dalle ore 9.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 14,00 del 27 aprile 2020. Le prenotazioni effettuate oltre tale termine saranno inammissibili.
- fase 2 –inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda
Sarà possibile l’accesso alla fase 2 esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente esperito domanda entro i termini perentori previsti dalla fase 1
Per ogni ulteriore richiesta di chiarimento:
Delibera CC Albo MIT 10.04.2020, n. 1- pedaggi emergenza sanitaria.pdf|Visualizza dettagli
GPEW_Manuale Utente Impresa PEDAGGI 2020.docx|Visualizza dettagli
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Con il DPCM del 10 aprile scorso, pubblicato sulla GU n. 97 dell’11 aprile scorso, si mantiene il dettato normativo del DL 25.03.2020, n. 19 e vengono prorogate le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto dal 14 aprile al 3 maggio 2020.
In particolare, il decreto riordina le misure previste nei precedenti provvedimenti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al DM 25 marzo.
Con riferimento alle attività produttive, il nuovo DPCM conferma nelle attività che possono svolgere il loro “servizio” quelle relative al trasporto stradale di merci e di logistica, precisando che i servizi devono essere svolti nel rispetto dei Protocolli del 14 marzo 2020 e delle Linee guida specifiche per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020.
Resta confermata, altresì, la possibilità di deroghe alla sospensione previa comunicazione ai Prefetti per attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite, attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica.
Il provvedimento contiene una misura prioritaria per le attività produttive sospese: previa comunicazione al Prefetto, hanno la possibilità di spedire verso terzi le merci giacenti in magazzino e di ricevere in magazzino beni e forniture.
Il DPCM recepisce inoltre le disposizioni, già dettate dai Ministeri dei Trasporti e della Salute, in materia di ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale nel nostro Paese e all’estero.
DPCM 10.04.2020.pdf|Visualizza dettagli
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Sulla GU n. 80 del 26 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto MIT 16 marzo che stabilisce le modalità operative per accedere agli incentivi del Ferrobonus per gli anni 2020-2021. Infatti, la Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 111, L. 27.12.2019, n. 160) e di Bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021.
Le domande di accesso ai contributi riguardano il trasporto ferroviario intermodale o trasbordato (Regolamento 125/2017) e devono essere presentate dal 26 marzo al 9 maggio 2020 al MIT, esclusivamente tramite pec (i[email protected]), utilizzando i modelli allegati al Decreto.
Il nuovo Ferrobonus opera in continuità con il passato, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale, avviati con la legge di stabilità 2016.
Restano, pertanto, valide le regole di funzionamento che hanno disciplinato le precedenti annualità del Ferrobonus, fissate dal Decreto MIT-MEF n. 125 del 14 luglio 2017, con riferimento all’individuazione dei beneficiari, alla commisurazione degli aiuti, alle modalità e alle procedure di attuazione, incluso il meccanismo di ribaltamento.
I beneficiari, quindi, restano le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori di trasporto combinato (MTO) come definiti dal Decreto 125/2017.
Possono presentare una NUOVA domanda di contributo, le imprese già beneficiarie del Ferrobonus nelle annualità 2017-2018. Tali imprese devono rinnovare tutti gli impegni e gli obblighi sottoscritti, ma è richiesto che devono incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto 125/2017 che è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell’ultimo periodo di incentivazione.
Le imprese già benificiarie della misura per le annualità 2017-2018 che non sono interessate a chiedere rimborso per gli anni 2020-2021 sono tenute comunque al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.
Anche le imprese che non hanno beneficiato degli incentivi Ferrobonus nelle precedenti annualità possono presentare domanda.
Per i periodi di pagamento del contributo, si procede in continuità in quanto il primo decorre dal 31 agosto 2019 al 30 agosto 2020, mentre il secondo dal 31 agosto 2020 al 30 agosto 2021.
Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso delle due annualità, a consuntivo di ciascuno periodo di 12 mesi di riferimento (31 agosto 2019 - 30 agosto 2020; 31 agosto 2020 - 30 agosto 2021), in ragione dei treni*km effettuati (art. 7, comma 1 e 2 del Decreto 127) - previa presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini previsti dall’art. 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Decreto 125/2017.
Per le imprese aderenti al nuovo Ferrobonus, ai fini del monitoraggio dell’obbligo di mantenimento per ulteriori 24 mesi - previsto dal Decreto 125/2017 (art. 1, comma 1, lettera c) - del volume di traffico ferroviario raggiunto nell’ultimo anno di erogazione del contributo questo si intende decorrente dal 30 agosto 2021. Il MIT, anche per il tramite del soggetto gestore, renderà disponibili in formato elettronico, i modelli utili per la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio.
Decreto 16 marzo 2020-FERROBONUS.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, tenuto conto del continuo evolversi della situazione e delle prescrizioni conseguenti ai diversi decreti in essere ha predisposto un nuovo modello di autocertificazione (art. 2, DM 120/2020) da compilare in più copie è ad uso degli autisti - “personale viaggiante” - dipendenti da imprese con sede legale NON in Italia.
Il MIT sottolinea che il modello è ora aggiornato alle novazioni disposte in tema di autocertificazione.
MODELLO DICHIARAZIONE CONDUCENTI dipendenti da imprese con sede legale non in Italia 26.03.20.pdf|Visualizza dettagli
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Il MIT, con decreto del 26.03.2020, n. 129, per continuare a far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, per le domeniche 29 marzo e 5 aprile. Tale sospensione per i giorni festivi citati è da intendersi applicabile al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
Il testo è reperibile:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Decreto%20129%20del%2026-03-2020.pdf
DM 129 del 26-03-2020-sospensione divieti circolazione.pdf|Visualizza dettagli
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Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 24 marzo 2020, prot. nr. 300/A/2297/20/111/20/3, informa che a causa dell'emergenza in atto si potrebbero verificare ritardi nella consegna delle carte tachigrafiche dei conducenti (primo rilascio e rinnovo quinquennale) che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo alla Camera di Commercio competente.
Pertanto, al conducente che esibisca ricevuta dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta tachigrafica con data successiva al 23/02/2020 non dovrà essere applicata alcuna sanzione da parte degli organi di controllo.
Circolare M_Interno 24.03.2020 - rilascio carte tachigrafiche.pdf|Visualizza dettagli
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AgDogane 23.03.2020-rimborso gasolio I trimestre 2020.pdf|Visualizza dettagli
Con nota del 23 marzo 2020, prot. 96399/RU, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2020 possono essere presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre (1° gennaio-31 marzo) 2020.
Se per effetto della situazione emergenziale in atto ci fosse impossibilità a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle Dogane, l’esercente potrà assolvere il suddetto onere per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.
E’ disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2020).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837/RU del 7.6.2018
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori (così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) e per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lettera a) sopra riportata.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
Per ottenere il rimborso ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) possono presentare l’apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) nel termine del 30 aprile 2020 o all’occorrenza, nelle circostanze di cui in premessa, entro il 30 giugno 2020.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al IV trimestre dell’anno 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.
Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
La nota è reperibile al seguente link:
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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Il MIT, di concerto con il Ministero della Salute, con decreto N. 127 del 24 marzo scorso, ha previsto il prolungamento dell'efficacia di otto Decreti interministeriali (n.112; 113; 114; 116; 117; 118; 120;122) contenenti diverse misure finalizzate a limitare la mobilità delle persone sul territorio nazionale e del trasporto con l'utilizzo dei diversi vettori (stradale, ferroviario, aereo e marittimo)
E' stata inserita una modifica al Decreto n. 120 che riguardava l'obbligo del periodo di isolamento fiduciario di 15 giorni per chi rientra dall'estero: in particolare, l'esenzione da tale obbligo si estende all'equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante appartenente a imprese aventi sede legale in Italia.
Altresì, è venuto meno l'obbligo di isolamento fiduciario in Italia per il personale sanitario, per i lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza o abitazione.
Previste infine ulteriori restrizioni al trasporto passeggeri con la Sicilia e la Sardegna (Decreto n.122).
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/DM%20127%20del%2024032020.pdf
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A modifica della precedente comunicazione, a seguito di precisazioni acquisite dal MIT, la sospensione dei divieti di circolazione per le domeniche 15 e 22 marzo sono da intendersi applicabili al trasporto merci nazionale, mentre per i trasporti internazionali la sospensione dovrebbe operare illimitatamente fino a nuovo provvedimento.
Resta inteso che non è preclusa che possano essere concesse ulteriori sospensioni dei divieti in altri giorni festivi, ma occorre attendere nuove disposizioni del MIT.
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Il MIT, con decreto del 13.03.2020, n. 115, per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ha sospeso i divieti di circolazione nei giorni festivi sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, al momento per domenica 15 e 22 marzo, tuttavia limitatamente ai servizi di trasporto merci internazionale.
Non è preclusa un'ulteriore sospensione gli altri giorni festivi, ma si devono attendere nuove disposizioni del Governo.
Il decreto è reperibile al seguente indirizzo internet del MIT:
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/D.M.%20N.%20115%20SOSPENSIONE%20CALENDARIO%20DIVIETI.pdf
D.M. MIT 13.03.2020, n. 115- SOSPENSIONE CALENDARIO DIVIETI 2020.pdf|Visualizza dettagli
Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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E' stato pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 il DM MIT del 12 dicembre 2019 che stabilisce i divieti di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate relativo al 2020.
Il DM non riporta sostanziale modifiche rispetto a quello dello scorso anno, nonostante Confindustria abbia più volte ribadito la necessaria revisione e reimpostazione affinché risulti più coerente e aderente con le esigenze delle imprese industriali, logistiche e trasportistiche.
Nello specifico, il Decreto riporta illustra i divieti e le diverse deroghe e le condizioni per circolare, le agevolazioni per i veicoli provenienti o diretti all'estero, per quelli provenienti o diretti in Sardegna e Sicilia e per i trasporti intermodali. Inoltre, riporta i divieti supplementari riservati ai veicoli che trasportano merci pericolose. Specifiche disposizioni sono riservate ai veicoli che hanno come origine o destinazione il porto di Genova.
Il decreto è reperibile al seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
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In attesa di pubblicazione sulla G.U., si comunica che il MIT ha reso noto il decreto sui divieti di circolazioni fuori dai centri abitati per i mezzi di massa massima complessiva di 7,5 tonnellate.
Il DM è stato registrato dalla Corte dei Conti (Registrazione del 19.12.2019, Registro 1 Foglio 3638).
DM 578-2019 MIT Calendario limitazione circolazione 2020.pdf|Visualizza dettagli
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