Sul sito della Commissione Europea sono state pubblicate due note orientative in materia di tempi di guida e di riposo del conducente ((Regolamento (CE) n. 561/2006)) e di carte tachigrafiche del conducente danneggiate, mal funzionanti, smarrite od oggetto di furto ((Regolamento (UE) n. 165/2014)).
La nota orientativa n. 7 fornisce delucidazioni sull’art. 8, par. 2 e 5, del Regolamento 561/2006 e, in particolare sul significato di “arco 24 ore” entro il quale i conducenti, dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo. Pertanto, la finalità della nota è quella di fornire un utile metodo di calcolo ai soggetti preposti al controllo, affinché individuino e sanzionino, ove necessario, le violazioni in materia di riposo giornaliero commesse in ciascun arco di 24 ore.
La nota, infatti, chiarisce che il periodo di 24 ore decorre dall’ultimo periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale” ovvero da un periodo di riposo di durata minima legale, come definito dagli artt. 4 e 8 del Regolamento 561/2006, nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo.
La nota precisa anche che, in caso di multipresenza, deve essere utilizzato un metodo di calcolo analogo a quello su esposto, sostituendo soltanto un arco di 24 ore con un arco di 30 ore, come disposto dall’art. 8, par. 5, del Regolamento 561/2006. Inoltre, è considerata l’ipotesi che il riposo giornaliero che cada in un periodo di riposo in corso.
Con riferimento alla nota orientativa n. 8, al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni di trasporto, vengono dettate delle linee-guida nel caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente ((art. 29, Regolamento (UE) n. 165/2014)). La nota stabilisce che il conducente, che ha la propria carta con le caratteristiche di cui sopra e sta tornando alla sede dell’impresa, può continuare a guidare senza la carta medesima per un massimo di 15 giorni o per un periodo più lungo, se deve riportare il mezzo alla sede dell’impresa, sempreché possa provare l’impossibilità di esibire o utilizzare la carta e abbia richiesto (nei termini di legge) l’emissione di una nuova carta all’Autorità competente.
La nota, altresì, sottolinea che è necessario che vengano osservate tutte le “garanzie” (come i documenti stampati e registrazioni manuali) specifiche per la guida senza conducente.
Nota_7 CE_arco 24 ore.pdfVisualizza dettagli
Nota_8 CE-card conducente.pdfVisualizza dettagli