Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio scorso le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE.), approvato con il regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio scorso.
Le linee guida prevedono, tra l'altro, che il DGUE:
- sia allegato dalle Stazioni Appaltanti (SA) a tutti gli atti di gara per consentire al concorrente che presenta la domanda di partecipazione o l'offerta di autodichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, siano essi di ordine generale o speciale (artt. 80 e 83, Dlgs. 50/16);
- si applichi a tutte le procedure di importo superiore a 40 mila euro. Sotto i 40 mila euro l'utilizzo dello strumento è lasciato alla valutazione della SA;
- sia obbligatorio in tutte le procedure di gara. Nel caso di procedure negoziate senza bando di gara esso è previsto qualora si tratti di procedure negoziate di cui all'art. 63, co. 2, lett. a) del nuovo codice, ossia quando non siano state presentate offerte o siano state presentate offerte inappropriate in una precedente gara. Negli altri casi di procedura negoziata senza bando la SA ha facoltà di valutare se utilizzarlo o meno;
- riguardi tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le concessioni e gli altri contratti di PPP, sia nei settori ordinari che speciali (acqua, energia e trasporti);
- andrà compilato in formato elettronico dal 2018;
- può anche essere utilizzato per presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell'autorizzazione al subappalto
Il DGUE presentato in una procedura di gara precedente può essere riutilizzato se le informazioni in esso contenute sono ancora valide.