Vi segnalo che il Consiglio dell’UE, tramite procedura scritta, ha approvato la Raccomandazione 9820 del 30.06.2020 relativa all’eliminazione graduale delle restrizioni temporanee ai viaggi non essenziali nella UE.
Dal 1° luglio son stati riaperti i confini esterni dell’Unione ai cittadini dei seguenti Paesi terzi: Algeria, Australia, Canada, Corea del Sud, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Tunisia, Uruguay Annex 1).
Per la Cina, l’apertura sarà condizionata alla conferma della reciprocità.
Gli Stati membri restano responsabili della riapertura delle frontiere e la raccomandazione, non essendo vincolante, non li obbliga ad eliminare le restrizioni di viaggio. L’elenco dei Paesi terzi sarà rivisto dal Consiglio dell’UE ogni due settimane, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione UE e dalle agenzie europee specializzate.
L’apertura delle frontiere deve avvenire in modo coordinato tra gli Stati Membri.
La Raccomandazione prevede tre criteri principali per definire gli Stati terzi con cui riaprire i confini:
• una soglia vicina o inferiore a 16 infezioni/100.000 abitanti, osservate nelle ultime 2 settimane;
• la tendenza dei nuovi casi a partire dal giorno della riapertura delle frontiere esterne e se questa tendenza è stabile o in diminuzione rispetto alle ultime 2 settimane;
• la risposta complessiva alla pandemia da parte degli Stati non membri, tenendo conto delle informazioni disponibili su aspetti quali i test, il monitoraggio, la ricerca di contatti, il blocco, l'elaborazione e i meccanismi di notifica.
Inoltre, la raccomandazione propone che i cittadini di Paesi terzi non siano discriminati sulla base della nazionalità, tenendo conto solo della residenza nel decidere se autorizzare o meno il viaggio. Gli Stati membri dovranno anche avere la capacità di riaprire rapidamente o, al contrario, di chiudere rapidamente le loro frontiere esterne ai residenti di un Paese a seconda della valutazione della situazione sanitaria.
COUNCIL RECCOMENDATION 30.06.2020 ST_9208_2020_INIT_EN.pdfVisualizza dettagli