Con una nota del 26 giugno scorso, l'Agenzia delle Dogane ha reso che dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2019 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel secondo trimestre 2019 (1° aprile – 30 giugno).
Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane n. 64837 del 7.6.2018
Il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
Inoltre, è disponibile sul sito www.adm.gov.it (Dogane – in un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2019) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2019 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2021.
Nota Agenzia Dogane 26.6.2019.pdfVisualizza dettagli