Il MIMS (ex MIT), con circolare del 4 marzo scorso, preso atto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/267 che dispone in merito a rinnovi e proroghe di certificati, autorizzazioni, licenze, e al rinvio di specifiche verifiche e attività formative, dispone che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci e passeggeri che sarebbe scaduta o scadrebbe nel periodo compreso tra il 1.09.2020 e il 30.06.2021 si considera prorogata per un periodo di 10 mesi decorrenti dalla data di scadenza riportata sul documento. Ciò vale anche per le copie conformi.
Per quanto attiene al rinnovo, precisando che le licenze in scadenza tra il 1.09.2020 (qualora non siano già rinnovate) e il 30.06.2021 e le relative copie conformi hanno una validità prorogata di 10 mesi, sottolinea l’esigenza, al fine di consentire un rapido rilascio, di procedere alla domanda di rinnovo con “consistente anticipo rispetto alla data di scadenza e in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di 10 mesi della loro validità”.
E’ evidenziato che la proroga della validità delle licenza riguarda soltanto quelle disciplinate dal Regolamento (UE) 2021/267, ovvero soltanto quelle che hanno la loro naturale scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, con proroga pertanto decorrente dalla data di scadenza sul documento medesimo.
La circolare sottolinea che qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di istanza di rinnovo, le copie certificate della precedente licenza non hanno più valore legale.
Infine, si rende noto che se la licenza è prorogata ex lege, in base a quanto disposto al Regolamento suddetto, non sarà possibile che vengano rilasciate copie conformi con la data di scadenza “prorogata”, poiché il sistema informatico non consente la stampa di copie di licenze già scadute.
Circolare MIMS -PROT_8540 DEL 04-03-2021.pdfVisualizza dettagli