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AUTOTRASPORTO: 1° PACCHETTO MOBILITA’ PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UE

Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C | ‎ | 173 viste

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L249 del 31 luglio scorso, sono stati pubblicati i Regolamenti e la Direttiva che compongono il cd. 1° Pacchetto Mobilità:

  • Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi

         

  • Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada

         

  • Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci

 

  • Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012

 

Importanti modifiche sono state introdotte e vanno dai tempi di guida e di riposo del conducente, tachigrafo intelligente, accesso alla professione e al mercato, al cabotaggio e ai trasporti combinati, alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e al distacco dei lavoratori; hanno tempistiche diverse per la loro entrata a regime.

Con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2020/1054, si sottolinea che le maggior parte delle disposizioni entreranno in vigore il 20 agosto pv e riguarderanno:

  • multipresenza: il conducente in multipresenza può disporre di un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, sempreché chi effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo;
  • periodi di riposo nei trasporti internazionali: il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi di 24 ore a condizione che, nel corso di 4 settimane consecutive, effettui almeno 4 periodi di riposo settimanale, di cui almeno 2 sono periodi di riposo settimanale regolari (45 ore). Il conducente esegue un trasporto internazionale qualora inizi 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente;
  • riposo settimanale: ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Qualora siano stati effettuati consecutivamente 2 periodi di riposo settimanale ridotti, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei 2 suddetti periodi di riposo settimanale ridotti;
  • superamento delle ore di guida giornaliere: in circostanze eccezionali, il conducente può superare di 1ora al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale; di 2 ore al massimo, il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un'interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per  effettuare un periodo di riposo settimanale regolare. In questi casi, il conducente deve riportare sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio, il motivo della deroga al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato. Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione;
  • divieto di riposo settimanale regolare in cabina: i periodi di riposo settimanale regolare di 45 ore e quelli superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti, non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato e attrezzato per il riposo e abbia appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l'alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro;
  • organizzazione attività conducenti: le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti affinché settimane consecutive, al fine di effettuare almeno 1 periodo di riposo settimanale regolare o 1 periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di 1 periodo di riposo settimanale ridotto. Se il conducente abbia effettuato 2 periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, l’impresa organizza l’attività del conducente in modo che questi possa tornare alla sede di attività del datore di lavoro o nel luogo di residenza prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione. L'impresa ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa al rispetto di tali disposizioni presso i propri locali, per presentarla alle autorità di controllo;
  • nave/traghetto/treno: il conducente a bordo di un veicolo trasportato da una nave o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può effettuare altre attività al massimo in 2 occasioni e per non più di 1 ora complessivamente. L’autista deve avere a disposizione una cabina letto, una branda o una cuccetta. Per fruire della deroga la durata prevista della tratta marittima/ferroviaria deve essere pari almeno a 8 ore e il conducente deve disporre di una cabina letto.

Le altre disposizioni entreranno in vigore il 31 dicembre 2024 ((l’articolo 1, punto 15), e l’articolo 2, punto 12)) e si riferiscono al controllo su strada dell’attività di guida e riposo dell’autista (da 28 giorni ai 56 giorni).

Mi riservo ulteriori aggiornamenti sulle altre disposizioni del Pacchetto Mobilità.

Il Regolamento è reperibile al seguente indirizzo:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1054&from=IT

 

 

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