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AUTRASPORTO: MODULO ASSENZA CONDUCENTE-SENTENZA CGUE

Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C | ‎ | 157 viste

La Corte di Giustizia Europea (CGUE), con la sentenza del 7 maggio scorso (causa n. C_96/2019 - art. 267 TFUE - Austria - CT 14130/19), si è pronunciata in merito alla relazione tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione riguardante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento (UE) n. 165/2014) e la normativa dei singoli Stati membri (SM) che può prescrivere obblighi di conservazione documentale ulteriori, nonché in merito all'utilizzabilità della modulistica prevista dalla decisione comunitaria della Commissione n. 2009/959/UE, del 14 dicembre 2009.
La Corte ha analizzato la questione dei mezzi di prova “sussidiari” che il conducente può essere chiamato a produrre al fine di ovviare alla mancata registrazione dei dati pertinenti nel tachigrafo digitale e, in particolare, la “portata” del divieto, previsto dal paragrafo 3, comma 2, dell’art. 34, del Regolamento (UE) n. 165/2014, secondo il quale “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.
Si ricorda che la compilazione del modulo di controllo delle assenze in Italia è prescritto dall’art. 9 del D.lgs. 144/2008.
La Commissione con la “COMMISSION CLARIFICATION 7” del luglio 2016 ha ribadito che, ai sensi dell'art. 36, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente ha l'obbligo di tenere ed esibire a richiesta le informazioni del cronotachigrafo sia analogico che digitale, comprese quelle inserite manualmente del giorno corrente e dei 28 precedenti, riconfermando, pertanto, quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 561/2006 (registrazione attività di guida, altre attività lavorative, disponibilità e assenze).
Tuttavia, nella Clarification, al fine di prevenire inutili oneri a carico delle imprese e dei conducenti, è anche stabilito che gli SM possono accettare il modulo, di cui all'art. 9 del D. Lgs 144/2008 per giustificare eventuali assenze di attività (qualora non sia possibile utilizzare il cronotachigrafo per la registrazione dei periodi di attività/inattività dei conducenti né sia alternativamente possibile ricorrere alla registrazione retroattiva per ragioni tecniche o perché eccessivamente onerosa), senza tuttavia imporne l'obbligatorietà e sanzionare i conducenti che ne sono sprovvisti (e quindi non sono sanzionabili nemmeno le imprese non conservano per 12 mesi).
In tal senso, è anche intervenuto il Ministero dell’Interno, con nota del 1.09.2016, che ha ribadito che le sanzioni previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del D.Lgs. 144/2008, che punisce l’assenza a bordo, la tenuta incompleta o inalterata del modulo ovvero la mancata conservazione per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce non sono applicabili; nel contempo, ha previsto, però, che l’impresa di trasporto può continuare a redigere il modulo assenze, da esibire in sede di controllo “in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
La sentenza della CGUE, fornendo un’interpretazione estensiva della nozione di «attività» (art. 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014), ha tuttavia argomentato che “…non sarebbe coerente con l'economia delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014 interpretare l'articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento nel senso che esso vieta una normativa nazionale in forza della quale un conducente dovrebbe produrre un'attestazione delle sue attività, rilasciata dal suo datore di lavoro, qualora, a causa del suo allontanamento dal veicolo, manchino le registrazioni automatiche e manuali che dovrebbero normalmente figurare nel tachigrafo digitale di cui è munito detto veicolo”.
La Corte, nel motivare tale interpretazione, evidenzia esplicitamente come l'imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l'efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e sociale (Punto 36: “Un'interpretazione contraria pregiudicherebbe poi gli obiettivi previsti in particolare dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti. Pertanto, una siffatta interpretazione non solo priverebbe le autorità di controllo degli Stati membri della possibilità di assicurarsi del rispetto, in particolare dei periodi di guida, di interruzione e di riposo dei suddetti conducenti, quali previsti dal regolamento n. 561/2006, in una situazione in cui i dati pertinenti non hanno potuto essere inseriti nel tachigrafo digitale, ma eventualmente potrebbe anche avallare un'omissione intenzionale della registrazione di tali dati”).
Con tale pronuncia, la Corte ha dunque stabilito il principio in base al quale l'articolo 34, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che non contrasta con il divieto in esso previsto la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un'attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell'allegato alla decisione 2009/959/UE della UE della Commissione, del 14 dicembre 2009...”.
Alla luce di quanto disposto nella sentenza, nonostante il Ministero dell'Interno non ha fornito indicazioni, sarebbe comunque utile compilare il modulo assenze del conducente per facilitare i controlli su strada.

 

Sentenza Corte di Giustizia Europea 07.05.2020.pdf|Visualizza dettagli
 

Modificato il da Floriana Buccioni 1D303511-B051-B4F4-C125-6A8C0038489C
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